La definizione di telespettatori dovrebbe abbracciare sia la definizione di cittadini che quella di consumatori. La definizione di consumatori é riduttiva rispetto a quella di cittadini, essere un cittadino é chiaramente preferibile ad essere un consumatore. Come suggerisce Justin Lewis, il consumo é concepito in discrepanza alla cittadinanza. “Al contrario
Nelle nostre società, la figura
Diritti ed Interessi dei telespettatori nell’Unione Europea: Politiche e strumenti per la loro tutela
La definizione di telespettatori dovrebbe abbracciare sia la definizione di cittadini che quella di consumatori. La definizione di consumatori é riduttiva rispetto a quella di cittadini, essere un cittadino é chiaramente preferibile ad essere un consumatore. Come suggerisce Justin Lewis, il consumo é concepito in discrepanza alla cittadinanza. “Al contrario
Nelle nostre società, la figura
Seppure l’affermarsi di Internet abbia creato spazi per forme nuove di interazione sociale e di democrazia partecipativa, stiamo assistendo al declino della partecipazione in molti aspetti della vita collettiva. Robert Putnam2 sostiene che l’attività collettiva e civica viene sostituita da forme individuali o domestiche di tempo libero o consumo. Come dire che restiamo seduti davanti al nostro televisore piuttosto che partecipare alla vita pubblica.
A questo proposito ancora Justin nota che: “ … benché viviamo in un’epoca di possibilità democratica senza precedenti, molte delle tendenze che definiscono la vita contemporanea hanno lavorato contro lo sviluppo di una società democratica più sana. La privatizzazione dello spazio pubblico, la crescita dello svago nel proprio domicilio e il declino della cultura civica hanno reso l’idea di cittadinanza meno rilevante per la maggior parte delle persone nelle loro vite quotidiane.
Inoltre si allarga il divario tra le persone che già hanno le capacità per decrittare le informazioni dei media, e che possono divenire cittadini ancora meglio attrezzati attraverso l’educazione ai media, e coloro che invece sono al di fuori
Una breve accenno anche alla pubblicità che è diventata onnipresente e permea tutto il nostro ambiente. Come consumatori, rappresentiamo un bersaglio molte decine di volte al giorno. Il sistema dei media è saturato dalle pubblicità. Sta trasformando Internet dall’essere principalmente veicolo di informazione al pubblico in strumento consumistico, mentre il servizio postale – e perfino il sistema di telefonia e certamente i messaggi e-mail – riguardano sempre di più il recapito di pubblicità, piuttosto che di comunicazioni, lettere o messaggi tra individui. Ogni anno che passa, un altro spazio libero dalla pubblicità soccombe a questa logica commerciale senza sosta (Klein, 2002).
In questo contesto, nelle ultime decadi, la partecipazione al voto è diminuita in molti Stati europei, cosi come il numero di persone impegnate nel processo politico convenzionale. Il fenomeno
Per inciso notiamo come l’informazione commerciale come sono chiamate surrettiziamente forme di pubblicità come l’etichettatura
tutela. questo proposito, al consumatore di televisione è negato anche il diritto di conoscere gli ingredienti o la data di scadenza del prodotto audiovisivo che consuma. Cosi che un consumatore di una scatola di fagioli è più tutelato rispetto ad un consumatore di un telegiornale.
Seppure in un contesto neo-liberista di derivazione anglosassone, le Istituzioni europee hanno promosso misure di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e della promozione dei loro interessi. La panoramica effettuata nei paragrafi che seguono dimostra come i telespettatori europei per esercitare pienamente i loro diritti, hanno a disposizione, oltre ai principi fondamentali ai quali appellarsi, strumenti e procedure appropriate che, nella maggior parte dei casi, si sono dimostrate efficaci e permettono ad ogni singolo cittadino di rivolgersi direttamente alle istituzioni europee.
Occorre sottolineare innanzitutto che la legislazione comunitaria ha pienamente integrato la protezione dei diritti dei consumatori nel mercato unico costituito da circa 500 milioni di cittadini, i quali, data l’attuale pervasivitá della TV, corrispondono ad un numero uguale di telespettatori. Di conseguenze, tutte le regole per la protezione dei consumatori valgono per il settore degli audiovisivi come per ogni altro settore3 .
E’ utile fare cenno al fatto che in Europa, assieme allo sviluppo delle politiche volte a parificare i servizi audiovisivi e gli altri beni e facilitare la loro circolazione nel mercato unico4 , è stato sviluppato un orientamento integrativo che sostiene che i prodotti culturali necessitano di disposizioni specifiche per la propria preservazione.
Quest’ultima interpretazione è stata fatta propria dall’UE, in occasione dell’approvazione della Direttiva sui Servizi5 , tesa a realizzare un mercato interno dei servizi, eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo delle attività di servizi tra gli Stati membri. La Direttiva, infatti, non si applica ai servizi audiovisivi, ivi
A livello europeo invece i consumatori di media possono usufruire di strumenti di tutela sia a titolo di cittadini europei che, d’altro lato, in qualità di consumatori europei.
In questo senso l’applicazione
Questo settore, date le sue ingenti dimensioni, svolge un ruolo fondamentale sotto molteplici punti di vista: economico, sociale e culturale e questo perché la televisione rappresenta, ancora oggi, la principale fonte d’informazione ed intrattenimento nella società europea, considerando che il 98% delle famiglie possiede almeno un apparecchio televisivo nelle proprie case7 .
Anticipando le conclusioni possiamo identificare alcune strategie d’azione principali messe in atto a livello europeo nel campo dello sviluppo
o Misure di carattere Regolamentare, tra le quali il principale è costituito dalla Direttiva sui Servizi Audiovisivi (Audiovisual Media Service Directive), che
rappresenta lo strumento più recente ed aggiornato rispetto all’era mediatica nella quale viviamo;
o Sostegno europeo di sistemi esistenti a livello nazionale;
o Promozione della Media Literacy come scelta strategica e compromesso tra le esigenze di regolamentazione, il Principio di Sussidiarietà (che delega agli Stati Membri dell’UE la trasposizione di alcuni principi) e la promozione di misure di auto-regolamentazione (alla quale si appellano, ormai impotenti, le istituzioni sotto la pressione dei gruppi di interesse).
L’art. 17, par. 2 del recente trattato di Lisbona8 , firmato il 13 dicembre 2007 ed in attesa di ratificazione da parte degli Stati Membri, illustra i diritti dei cittadini dell’Unione, stabilendo, tra gli altri «il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.»9
Gli strumenti previsti sono finalizzati a garantire i diritti e gli interessi dei cittadini. Allo stesso modo diversi programmi di finanziamento gestiti dall’Unione europea per il periodo 2007-2013 hanno come obiettivo principale quello di favorire la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica e un utilizzo più consapevole dei media da parte dei cittadini: citiamo a titolo esemplificativo il programma MEDIA, gestito dalla Commissione europea, che tra i bandi di finanziamento prevede il sostegno a festival europei di media literacy10 e il programma "Europa per i cittadini", finalizzato ad avvicinare i cittadini all’Europa e a fornire gli strumenti per partecipare attivamente alla vita civica.
2.1 Commissione Europea: denuncie dei casi di mancata conformità con la legislazione comunitaria
Ogni Stato membro è responsabile dell’implementazione della legislazione comunitaria nel sistema giuridico nazionale. Secondo quanto stabilito dai trattati, la Commissione europea ha la responsabilità di vigilare che le leggi comunitarie siano applicate correttamente.
Attraverso gli uffici interni specializzati nelle indagini amministrative e responsabili dei procedimenti disciplinari – l’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC) – la Commissione europea può agire nei confronti di uno Stato membro non conforme alle disposizioni di livello europeo, presentando, in determinate occasioni, il caso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 85 del Trattato sull’Unione europea,11 la procedura di infrazione è un’azione della Commissione europea diretta contro lo Stato membro che non soddisfi un’obbligazione stabilita dai trattati o dalla legislazione comunitaria; tale procedura viene avviata spontaneamente dalla Commissione o dietro richiesta di un altro Stato membro – i singoli individui in quanto cittadini, pur potendo rivolgersi alla Commissione europea, non possono tuttavia forzarla ad intraprendere azioni contro uno degli stati dell’UE.
Nella 24ª Relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione
Degno di nota è l’articolo 8b, comma 4
un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati».14 Le modalità di intervento vengono dettagliate nell’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare: «L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell’evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo».15
2.2 Azioni presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Corte di Giustizia è un’istituzione dell’Unione europea con sede a Lussemburgo, composta di un giudice per ogni Stato membro dell’UE e da otto avvocati generali; assieme alle corti nazionali, costituisce il potere giuridico della Comunità Europea. Il suo compito principale è quello di assicurarsi che la legge comunitaria sia interpretata ed applicata in modo uniforme. In questo compito è appunto coadiuvata dalle corti nazionali, organismi fondamentali essendo le prime istituzioni ad applicare il diritto comunitario.
Nello specifico, la Corte nazionale può redigere un documento preliminare e richiedere alla Corte di Giustizia di fornire un’interpretazione della Legge Comunitaria in questione o di decidere sulla validità di un atto Comunitario. Ciò implica che la corte nazionale può sospendere le procedure nazionali in attesa della decisione della Corte, emessa sotto forma di “pronuncia pregiudiziale”. È all’interno di questa struttura che il cittadino può rendere noto, attraverso avvocati e consulenti, il proprio punto di vista davanti alla Corte. Tuttavia, la Corte di giustizia non risolve casi nazionali, ma si limita a fornire un’interpretazione o ad esprimere un giudizio di
validità sugli atti comunitari in questione. Spetta poi alla Corte nazionale portare ad una soluzione il caso a seguito della sentenza.
2.3 Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo è un organismo internazionale istituito dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo16 al fine di assicurarne la tutela e il rispetto. In tutti quei casi in cui un cittadino ritiene di essere stato personalmente e direttamente vittima, da parte di uno Stato, di una violazione di uno o più dei diritti sanciti dalla Convenzione, può depositare denuncia presso la Corte. Essa si occupa soltanto di casi di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione e dai vari Protocolli, non funge da corte d’Appello delle corti nazionali, non può annullare o alterare le loro decisioni e non può nemmeno intervenire direttamente in nome
La Corte si limita quindi ad esaminare le denuncie contro gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o il Protocollo in questione e che riguardano eventi accaduti dopo una certa data. Le denuncie presentate alla Corte devono riguardare materie che rientrano tra le responsabilità di un’autorità pubblica di uno di questi Stati (legislature, autorità amministrativa, corte di giustizia, etc.); non rientra tra le sue competenze l’occuparsi di denuncie contro privati.
Questo strumento è stato spesso utilizzato in casi di censura legata al congedo di giornalisti ai quali è stato impedito di svolgere il proprio lavoro. Non è invece mai stata usata dai cittadini-telespettatori per rivendicare i propri diritti.
Solvit17 è un network di problem-solving on-line nato nel 2002 a disposizione sia di singoli cittadini che di imprese, nel quale gli Stati Membri dell’UE lavorano insieme per risolvere problemi causati dalla cattiva applicazione delle leggi del Mercato Interno dalle autorità pubbliche, senza ricorrere alle vie legali.
Quando si presenta un caso a Solvit, il centro locale Solvit fa un primo controllo dei dettagli
Se la soluzione di un problema richiede l’abrogazione di una regola nazionale – e non soltanto la sua applicazione corretta – questo delle volte comporta un’azione legale formale, nonostante Solvit possa aiutare a persuadere uno stato Membro a rinunciare alla regola ingiuriosa sospendendo la sua abolizione.
Solvit costituisce un modo alternativo per la risoluzione delle controversie, molto più rapido rispetto alle vie legali di denuncia formale. Può però accadere che non si riesca a trovare la soluzione ad un problema o che si valuti come inaccettabile quella proposta; in tal caso è sempre possibile perseguire un’azione legale attraverso una corte nazionale oppure presentare una denuncia formale presso la Commissione Europea.
2.5 I Centri dei Consumatori Europei e la richiesta di intervento al Network Extra Giuridico Europeo (Net-EGE)
Il Network Centri dei Consumatori Europei (Net-CCE)18 è un’importante interfaccia tra la Commissione Europea ed i consumatori europei. Nasce dall’unione di due organismi già esistenti in precedenza: i Centri
Il ruolo del Net-CCE è quello di aiutare i consumatori europei a capire come far funzionare il mercato interno a loro vantaggio e fornire consulenza laddove si incontra un problema. Lo scopo è quello di rendere i consumatori sicuri di sé quando acquistano all’estero come quando acquistano nel loro paese.
Se un consumatore ha un problema dopo aver acquistato beni o servizi nel proprio paese, può rivolgersi ad un Net-CCE che può aiutare a risolvere la disputa tra consumatore e commerciante. Tuttavia, se il commerciante ha sede in un paese diverso dal paese
Il problema riguardava una serie di acquisti di prodotti italiani fatti da cittadini spagnoli attraverso delle televendite televisive. Una volta ricevuti prodotti, e verificata la loro difettosità, i compratori fecero una richiesta di intervento al Clearing House di Madrid. I casi furono riportati alle autorità italiane che contattarono il produttore e grazie alla mediazione di una parte terza, questo poté sostituire i prodotti in breve tempo.
In sostanza, tale network di risoluzione delle dispute è essenziale per l’accesso pratico al Mercato Unico Europeo per tutti i cittadini dell’UE in modo da offrire loro la possibilità di scegliere offerte di beni e servizi paneuropei con una maggiore fiducia e può rendere l’accesso alla giustizia più semplice che nel caso in cui il consumatore venga lasciato da solo nell’affrontare il problema.
Le politiche UE per la tutela dei diritti dei consumatori coprono una molteplicità di aspetti come la pubblicità comparativa e fuorviante, condizioni ingiuste nei contratti con i consumatori e contratti a distanza. In particolare le misure di protezione dei consumatori sono incluse in una Direttiva20 dedicata alla protezione dei loro interessi, il cui obiettivo è quello di facilitare l’accesso agli strumenti giuridici e alle procedure dell’UE attinenti, attraverso le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori o organi pubblici indipendenti responsabili della protezione degli interessi collettivi di questi.
Sempre portando avanti questo progetto di tutela, la Commissione Europea ha fondato Il Gruppo Consultivo dei Consumatori 21 , consultabile dalle associazioni nazionali su qualunque problema legato alla protezione degli interessi dei consumatori nell’UE. Composto da membri che rappresentano ciascuno l’associazione nazionale dei consumatori e le associazioni europee dei consumatori, il gruppo rappresenta i consumatori europei. La Commissione, sia con la DG Salute e Protezione dei Consumatori ma anche tramite altre DG, può richiedere la sua opinione su problemi che riguardano i consumatori a livello comunitario.
Il Gruppo Consultivo svolge un ruolo vitale nello scambio di informazioni tra la CE e le organizzazioni dei consumatori presenti sul terreno. Può essere considerato un come un’opportunità indiretta per i cittadini europei.
3.2 Politiche del settore audiovisivo
La legislazione comunitaria in materia di audiovisivo si è strutturata per molti anni attorno ad un testo fondamentale, la Direttiva “Televisione senza frontiere”. Questa si fondava su due principi principali: la libera circolazione dei programmi televisivi
europei nell’ambito del mercato interno e l’obbligo, per le reti televisive, di riservare, qualora possibile, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee ( le cosiddette "quote di diffusione"). Le sue norme stabilivano il quadro legale di riferimento per la libera circolazione dei servizi di trasmissione televisiva nell’UE con lo scopo di promuovere lo sviluppo del mercato europeo nella trasmissione e nelle attività correlate come la pubblicità televisiva, la produzione di programmi audio-visivi, la diversità culturale, il diritto di rettifica, la tutela dei consumatori e la protezione dei minori.
Questo testo è stato seguito da una serie di modifiche e revisioni che sono confluite nell’elaborazione di una nuova direttiva, la Direttiva sui Servizi Audiovisivi (“Audiovisual Media Services Directive") approvata l’’11 Dicembre 2007,22 che modifica la precedente Direttiva.
La nuova Direttiva contribuisce ulteriormente alla realizzazione di un quadro legale nel settore audiovisivo a livello europeo, includendo anche i nuovi servizi dei media audiovisivi on-demand, e si propone – nella premessa numero 8 – di tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve promuovere la media literacy nel pubblico”23 . Rispetto a quest’ultimo punto, si intende per media literacy: “l’alfabetizzazione mediatica che si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica saranno in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e di avvalersi dell’intera gamma di opportunità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni. Essi sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro contenuti nocivi o offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo della media literacy in tutti i settori della società e seguirne attentamente i suoi progressi.”24
Nell’articolo 26 inoltre si afferma che: ”La Commissione presenta al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo una relazione
sull’applicazione della presente Direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all’evoluzione del settore dei servizi dei media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati Membri.”25
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea, conteneva già una serie di misure possibili per promuovere l’alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.
4 Il valore strategico della media literacy per l’Europa
L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di divenire entro il 2010 la società dell’informazione più avanzata al mondo26 . Per contribuire al raggiungimento di questo fine, nel contesto socio-economico, culturale e tecnologico corrente, promuovere attività di Media literacy risulta una scelta decisiva della quale l’UE riconosce il valore strategico.27
Del contenuto dei molti atti comunitari rilevanti basti citare oltre alla Comunicazione della Commissione Europea sulla media literacy ‘A European approach to media literacy in the digital environment’ (dicembre 2007) e la Direttiva ‘Audiovisual Media Services Directive’ (dicembre 2007).
La Comunicazione ‘i2010-Annual Information Society Report 2007’ che illustra le rapide trasformazioni del panorama digitale in cui opera l’iniziativa ‘i-2010’ e che rappresenta un invito ad agire, raccomandando il sostegno al dibattito sul pluralismo dei media e alla media literacy; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dei minori in relazione alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e dell’informazione on-line del 2006 che ribadisce il contenuto della precedente Raccomandazione – 98/560/EC – ed estende la sua portata così da coprire la media education, raccomandando agli Stati membri di prendere le misure necessarie alla protezione dei minori e alla tutela della dignità umana in tutti i servizi audiovisivi e dell’informazione on-line, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sul patrimonio cinematografico e sulla competitività delle attività industriali connesse del 2005, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per la formazione permanente del dicembre 2006 che fornisce una definizione di competenza digitale, la Risoluzione del Consiglio sui contenuti dei media interattivi in Europa del 19 dicembre 2002, la Decisione del Parlamento Europeo – (2002/0303, (COD) che evidenzia progressi nella comprensione del concetto di ‘digital literay’ definendola come «una delle competenze essenziali necessarie per partecipare attivamente nella società della conoscenza e nella cultura dei nuovi media. Si riferisce alla media literacy e alla competenza sociale, in quanto hanno obiettivi comuni, quali la cittadinanza attiva e l’uso responsabile delle ICT».
Il Commissario europeo responsabile della Società dell’informazione e dei media, Viviane Reding, ha affermato che “al giorno d’oggi l’educazione ai media è di importanza vitale per poter esercitare una cittadinanza piena e attiva, così come lo è stata l’alfabetizzazione all’inizio del XIX secolo”28
Perché la società dell’informazione sia una società plurale, inclusiva e partecipativa è più che mai necessario fornire a tutti i cittadini, ed in particolare ai giovani, le competenze per saper decifrare l’informazione, prenderne le distanze necessarie per un’analisi critica, utilizzarla ed essere essi stessi produttori di contenuti.29
L’Europa
l’altro una condizione necessaria per partecipare attivamente alle aree della vita sociale e democratica.30
30 «Media education is part of the fundamental right of each and every citizen of any country in the world to freedom of expression and the right to information, an is a tool for building and maintaining democracy» UNESCO, 1999, Conferenza di Vienna.
Gli Autori ed EAVI
Paolo CELOT é un economista ed esperto di Affari europei specializzato nel settore dei media. Ha accumulato una considerevole esperienza internazionale lavorando per lunghi periodi a Londra, Milano e Bruxelles per emittenti private e pubbliche incluso RAI, BBC ed EBU, per agenzie pubblicitarie e collaborato con varie istituzioni pubbliche compresa la Commissione europea. E’ direttore di Latimer Europa, una società di consulenza che si occupa affari europei con sede a Bruxelles. Attualmente è Segretario generale di EAVI – European Association for Viewers Interstes, un’associazione senza fini di lucro. E’ membro del Gruppo di esperti sulla Media Literacy invitato dalla Commissione Europea. Durante la sua attività professionale ha scritto molti articoli e contribuito alla redazione di libri relativi ai media, ai cittadini ed all’educazione ai media, argomenti per i quali ha un interesse personale. Rappresenta EAVI nei lavori
Fausto GUALTIERI lavora come consulente sugli affari europei per Latimer Europa. Specializzato nei settori audiovisivo e della società dell’informazione, ha un Master sugli affari europei dalla facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ di
EAVI – European Association for Viewers Interests – è un’Associazione Europea Internazionale senza scopo di lucro (AISBL) con sede a Bruxelles. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere e tutelare a livello europeo, gli interessi dei telespettatori e, più in generale, dei cittadini e dei consumatori di media.
EAVI si dedica ad attività di sensibilizzazione delle Istituzioni Europee sulle politiche europee anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa; alla realizzazione di studi e ricerche nell’ambito dell’educazione ai media; e all’organizzazione di eventi ed iniziative.
1 Justin Lewis, “Citizens and Consumers,” in The Television History Book ed. Michele Hilmes.
2 Robert Putnam, “Bowling Alone: The collapse and Revival of American Community.
3 COM (2003) 784 finale, Comunicazione della Commissione al Consiglio, il Parlamento europeo, il comitato europeo economico e sociale ed il comitato delle regioni, “Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva ”, 15.12.2003
5 Posizione Comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. 17 luglio 2006
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st10/st10003.it06.pdf
6 Tra gli esempi di autorità nazionali particolarmente attive per tutela dei consumatori di media ricordiamo il Consiglio Nazionale degli Utenti in Italia, OFCOM nel Regno Unito, il Consiglio Audiovisivo della Catalogna in Spagna. Per una panoramica sugli organi indipendenti nazionali finalizzati alla tutela degli interessi dei cittadini consumatori e alla promozione di attività di educazione ai media si rimanda al recente studio finanziato dalla Commissione europea e condotto dall’Università Autonoma di Barcellona con la collaborazione di EAVI Study on emerging trends on Media Literacy in Europe, disponibile su http://www.eavi.org/study%20ML/study%20ML.htm (aprile 2008).
7 http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
10 Per una definizione del concetto di media literacy si veda la pagina web della Direzione Generale Società dell’Informazione e Mezzi di Comunicazione (INFSO) della Commissione europea: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm . Per una trattazione del tema in lingua italiana si rimanda a Celot P. e Tornero J. M. Media Literacy, ed. Eurilink, in fase di pubblicazione.
11 Trattato sull’Unione europea, art. 84, versione aggiornata a dicembre 2006 disponibile su http://eur-lex.europa.eu (marzo 2008).
h http://ec.europa.eu/consumers/index_it.htm
22 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2007 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.
27 Tra i molti documenti rilevanti segnaliamo: EC Action Plan (2005) Action Plan to Improve Communicating Europe by the Commission. SEC(2005)985 – 20/07/2005.
Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate. 13.10.2005 COM(2005) 494 final.
Council of Ministers (2007) Recommendation to Member States on the Remit of Public Service Media in the Information Society. CM/Rec(2007)3: Adopted by the Committee of Ministers on 31 January
Eurobarometer 66 (2006) Public Opinion in the European Union.
Media Pluralism: The need for Transparency, Freedom and Diversity in
28 «Today, media literacy is as central to active and full citizenship as literacy was at the beginning of the 19th century» Viviane REDING, Commissario Europeo per la Società dell’Informazione e i Media. IP/06/1326 Bruxelles, 6 ottobre 2006